Seminario Vescovile di Nola
“Si è fatta questa Convenzione: che il Tempio di Ercole il quale trovasi sul confine - e quella terra che sta presso quel Tempio e si trova di fuori tra i termini, dove esattamente confina la pietra terminale per comune legge - quel Tempio e quella saranno comuni in un comune territorio. Nel frutteto pio di quel tempio e di quella terra, saranno i frutti comuni all’uno ed all’altro popolo. Ma i frutti dei Nolani saranno nel confine del Tempio di Ercole : quelli degli Avellani…”
“Se poi qualcuno vorrà dividere il loro territorio, limiterà soltanto quel terreno - che sta dopo di là - dove si stabilì il confine del Tempio di Ercole - oltre quelle contrade limitate dal detto Tempio - alla via ove si trova. Dopo tal confine, per ordine del proprio Senato, sarà lecito dividere il terreno e con tal misura - che tutto ciò che spetterà alla divisione di Nola - per diritto sia dei Nolani. Parimenti, se qualche cosa, apparterrà ad Avella; sia degli Avellani - con tale misura e con tale diritto. Ma in quella terra che è limitata dietro le borgate e non occupata dalla Divisione Nolana ed Avellana - non vi è appartenenza, né di Nola, né di Avella. Se scoprono un tesoro in quella Terra, per ordine pubblico, tutto ciò che si trovi in esso fuori dal diritto altrui, lo consegnino all'altro. Se tra il confine di Avella e di Nola - vi si trova una strada curva - in mezzo a tale strada si pianti un termine.”

inciso sul Cippus Abellanus, secondo lo studioso Domenico Caiazza. A Da parte di Maio Vestirkio figlio di Maio (nipote) di Stazio/ per patto commissario ad acta e que- store abellano e da parte di Maio Lucio figlio adottivo di Maio "magistrato dell'agro diviso" nola- no e dai legati abellani e dai legati nolani che per statuizione del senato proprio sono stati designati così si convenne circa il santuario di Ercole che è presso la fontana e circa il terreno che è presso il santuario che è compreso tra i termini esterni termini che con comune sentenza fu approvato che fossero posti affinchè il santuario e questo terreno sia cosa comune e questo territorio sia cosa comune e di questo santuario (anche) e del terreno il frutto sia comune ad ambedue. Ma dei Nolani siano i doni che nel fano di Ercole i Nolani di suo qui abbiamo deposto e degli Abel- lani siano i doni che nel fano di Ercole di suo gli Abellani qui abbiano deposto |